I sistemi di Civil law e di Common law divergono principalmente sui seguenti punti. Il Civil law, è il modello di ordinamento giuridico sviluppatosi nell’Europa
continentale a partire dal diritto romano-giustinianeo. Si fonda essenzialmente su un ruolo importante dell’università e su un sistema di codici. Il movimento
della codificazione che diede origine al moderno sistema di Civil law, sorse nella seconda metà del XVII secolo e rispondeva a precise esigenze di ordine
sistematico. In particolare, esso tendeva a porre un argine all’obiettivo stato di incertezza in cui versava il diritto che si contraddistingueva per l’arbitrio giudiziale
e l’abuso dell’interpretazione dei giuristi. Nel sistema di Civil law, che è il modello dominante a livello mondiale, i giudici, applicando la legge, pronunciano sentenze che una volta passate in giudicato, fanno stato fra le parti, ossia le sentenze determinano un accertamento e definizione della lite vincolante per i soggetti in causa, ma con efficacia limitata sia dal punto soggettivo
che oggettivo. Soggettivamente, perché la sentenza non vale nei confronti di chi sia restato estraneo al processo ed oggettivamente perché la sentenza definisce
solo quella determinata lite e non altre. Il Civil law rappresenta quindi il modello del diritto generale ed astratto, precostituito all’insorgere del conflitto dove il giudice
applica la legge.
A questo modello si contrappone il Common law, dove il diritto è creato dallo stesso giudice, in relazione ad un conflitto già insorto e sottoposto alla sua decisione.
Negli ordinamenti di Common law, quindi, la sentenza crea il diritto, dato che la regola dettata dal giudice in un caso concreto deve poi valere per tutte le successive controversie aventi lo stesso ambito oggettivo, anche se con soggetti diversi. Quindi la norma creata dal giudice assume per i giudici a cui verranno sottoposti casi analoghi, lo stesso valore di una norma
generale ed astratta. Nei paesi di Common law il diritto creato dal giudice è la principale fonte del diritto, mentre la legge, con le sue norme precostituite ed astratte,
ricopre un ruolo eccezionale.
Il sistema di Civil law si differenzia quindi dal quello di Common law principalmente per il diverso modo di creare norme generali ed astratte: attraverso le leggi,
che prevedono ipotesi prefigurate in astratto (Civil law), mediante le sentenze dei giudici e partendo da casi concreti (Common law). Altri elementi caratterizzanti il
sistema di Common law riguardano inoltre la formazione del giurista e la selezione dei giudici. Per quanto riguarda i primi, va segnalata la formazione
eminentemente pratica degli stessi nel regime di Common law, in contrapposizione alla formazione universitaria del giurista continentale. Per quanto riguarda
i secondi, la selezione degli stessi nel sistema di Common law avviene fra i migliori avvocati superiori (barrister), al contrario di quanto avviene nel modello di
Civil law, dove prevale la selezione burocratica dei giudici.
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